VACANZA ROVINATA? COME TUTELARE I PROPRI DIRITTI.
Anche quest’anno, c’è da giurarsi, molti consumatori torneranno a casa delusi delle proprie sudate vacanze. Se le loro disavventure sono dipese dall’inadempimento di chi gli ha venduto il viaggio e/o di chi gliel’ha organizzato (si tratta del Tour operator e dell’agenzia di viaggio per intenderci) la Legge italiana, con il D.Lgs 206/2005, gli accorda un’efficace tutela.
Per sommi capi, trattandosi di un discorso necessariamente generalizzato, possiamo elencare di seguito alcuni dei più importanti diritti riconosciuti dalla citata legge al turista/consumatore:
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il contratto di vendita del pacchetto turistico deve essere redatto per iscritto e in maniera chiara e precisa. Il contratto deve riportare tutti gli elementi del viaggio e il consumatore ha il diritto di averne copia così come ha il diritto di ricevere tutte le informazioni essenziali del viaggio prima che questo abbia inizio.
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Il costo del pacchetto turistico può subire un aumento solo se questa possibilità sia contrattualmente prevista e solo se sia dovuto alla variazione di determinati costi (come per esempio l’aumento del carburante). In ogni caso tale aumento non potrà essere superiore al 10% o avvenire nei 20 giorni che precedono la partenza. In caso di superamento della soglia del 10% il consumatore potrà recedere dal contratto.
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Se durante la vacanza una parte essenziale dei servizi previsti nel contratto non può essere effettuata, il Tour operator dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative senza nessun onere a carico del consumatore. In caso contrario dovrà rimborsare allo stesso la differenza tra il costo delle prestazioni già eseguite e quelle, appunto, non effettuate oltre a dover corrispondere l’eventuale danno subito. Il consumatore, inoltre, può rifiutarsi di accettare l’eventuale soluzione alternativa se giustifica la sua scelta.
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In caso di annullamento del viaggio il consumatore avrà diritto ad un pacchetto turistico di qualità: equivalente o superiore (senza supplemento di prezzo) o inferiore (con la restituzione della differenza). In caso di mancata sostituzione del pacchetto gli verrà restituita la somma di denaro già corrisposta entro sette giorni dall’annullamento.
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In caso di mancato o inesatto adempimento della prestazioni previste nel contratto di vendita del pacchetto turistico il consumatore ha comunque diritto di ottenere il risarcimento del danno subito dal Tour operator e dall’agenzia di viaggio secondo le rispettive responsabilità.
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“Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche’ l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.”
Per qualsiasi informazione: cassanellistami@solignani.it